Lotta alla pandemia: Datori di Lavoro coinvolti nella campagna vaccinale e aggiornamento del Protocollo condiviso per il contrasto alla diffusione del Covid-19

In data 6 aprile 2021, le Parti Sociali rappresentative dei lavoratori (tra cui CGIL, CISL, UIL) e delle imprese (tra cui Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Abi) hanno sottoscritto, su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, un “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” (d’ora in poi, “Protocollo”). Tale intervento mira a coinvolgere i datori di lavoro al fine di accelerare la campagna vaccinale nazionale e, al contempo, garantire una più sicura prosecuzione delle attività commerciali e produttive, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.

In estrema sintesi, l’iniziativa oggetto del Protocollo propone ai datori di lavoro due differenti modalità di collaborazione:

1) Vaccinazione diretta

Secondo la prima modalità di collaborazione, proposta dal Protocollo, i datori di lavoro – in osservanza delle indicazioni ad interim nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottate dalle Autorità competenti – possono manifestare la propria disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione presso l’azienda destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. A tal proposito, si segnala che se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

2) Convenzione con strutture sanitarie private

In alternativa, il Protocollo propone ai datori di lavoro di collaborare alla campagna vaccinale attraverso la definizione di apposita convenzione con strutture sanitarie private che presentano i necessari requisiti per la vaccinazione.

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Sempre in data 6 aprile 2021, a seguito dell’adozione del DPCM 2 marzo 2021, è stato siglato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (d’ora in poi, “Documento”). Si tratta di un intervento di assoluta rilevanza, dal momento che la mancata attuazione del Documento determina la sospensione dell’attività aziendale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il Documento si pone l’obiettivo di attualizzare le misure di sicurezza già contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” adottato in data 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020.

Riconoscendo come scopo primario lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza, il Documento ribadisce i cardini principali sui quali – sin dal primo manifestarsi dell’emergenza sanitaria – si è articolata la strategia di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro. In particolare, le aziende sono chiamate a rispettare, tra le altre, le seguenti indicazioni: (i) massimo utilizzo del lavoro agile; (ii) sospensione delle attività in presenza nei reparti non indispensabili alla produzione; (iii) utilizzo di dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione alle vie respiratorie; (iv) riorganizzazione degli spazi comuni e delle postazioni di lavoro per evitare assembramenti; (v) sanificazione profonda e regolare degli ambienti e (vi) adozione di procedure per la gestione dei casi di positività al Covid-19 sui luoghi di lavoro.

Si segnala un’inversione di rotta in tema di riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 (paragrafo 2 “Modalità di ingresso in azienda”) rispetto ai precedenti Protocolli: i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Mentre, in linea con le precedenti versioni, il Documento dettaglia le misure operative da adottare nell’ambito delle dinamiche aziendali ritenute maggiormente a rischio. In particolare, il Documento ribadisce la necessità di strutturare un sistema di rilevazione della temperatura corporea, così come di gestione dell’ingresso/permanenza di soggetti terzi e, in generale, di organizzazione delle attività aziendali (turnazione del personale, trasferte, rimodulazione dei livelli produttivi, svolgimento di riunioni, eventi e attività formative).

Da ultimo, anche al fine di una più attenta gestione delle sintomaticità all’interno dell’azienda, il Documento sottolinea la rilevanza della sorveglianza sanitaria e valorizza il ruolo del Medico Competente, vero e proprio interlocutore qualificato nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

A cura di:

Avv. Giacomo Cardani

Dott.ssa Serena Selva

Avv. Davide Brambilla

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.