Decreto attuativo della Direttiva Europea sul Whistleblowing

In data 9 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (d’ora in poi, “Direttiva Whistleblowing”).

Riepiloghiamo l’excursus legislativo che ha portato all’approvazione della normativa in esame.

Con la Direttiva Whistleblowing l’Unione Europea aveva dato tempo fino al 17 dicembre 2021 agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

Tale termine era stato disatteso dall’Italia, così come da altri Stati membri, e per tale motivo il Parlamento ha delegato il Governo a recepire le direttive europee prima con la Legge 22 aprile 2021, n. 53 e successivamente con la Legge 4 agosto 2022, n. 127 (“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea”) individuando un termine di 3 mesi per la sua attuazione a partire dal 10 settembre u.s.

La Direttiva Whistleblowing – che si pone la finalità di armonizzare la disciplina relativa al whistleblowing all’interno dell’Unione Europea – prevede in sintesi:

  • l’obbligo, per tutti gli enti privati con più di 50 dipendenti, di istituire canali di segnalazione interni;
  • la possibilità, non solo per i dipendenti ma anche per gli altri soggetti indicati dall’art. 4 della Direttiva (tra i quali: i lavoratori autonomi, gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti nonché qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori) di effettuare segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione in diversi settori (tra cui: i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza e conformità dei prodotti; iv) sicurezza dei trasporti; v) tutela dell’ambiente; ecc.);
  • l’attivazione di canali per le segnalazioni che siano “progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l’accesso da parte del personale non autorizzato; e che comprendano “un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento”;
  • la necessità di designare soggetti imparziali per la ricezione e gestione delle segnalazioni;
  • l’obbligo di dare riscontro al segnalante in un termine ragionevole (non superiore a tre mesi dalla segnalazione stessa);
  • l’obbligo di adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone che effettuano segnalazioni di violazioni.

La Direttiva Whistleblowing prevede altresì l’attivazione di canali di segnalazione “esterna” e disciplina le ipotesi di “divulgazioni pubbliche”.

Da ultimo si segnala che la Direttiva Whistleblowing non ha mancato di dettare disposizioni in merito al trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni ed alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni (cfr. artt. 17 e 18).

Dunque, se sino al 9 dicembre scorso la normativa nazionale prevedeva soltanto per gli enti che avevano adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 l’obbligo di dotarsi di un sistema di segnalazione delle violazioni, è ora richiesto un adempimento a quasi la totalità delle aziende private. Peraltro, come previsto dalla Direttiva Whistleblowing, ciascuno Stato membro potrebbe estendere le novità normative in esame anche agli enti privati con meno di 50 lavoratori, oltre che ad altri settori non contemplati dalla Direttiva Whistleblowing.

Il testo del decreto legislativo di recepimento della Direttiva Whistleblowing è in corso di pubblicazione.

 A cura di:

Avv. Caterina Vecchio

Avv. Davide Brambilla

Dott.ssa Serena Selva

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.