Protocollo di aggiornamento delle misure anti-contagio

Lo scorso 30 giugno 2022, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, l’Inail e i rappresentanti delle parti sociali hanno sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi, “Protocollo”), che modifica le misure adottate nel Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020 e s.m.i. sulla base dell’evoluzione della pandemia e della legislazione vigente.

Tutti i datori di lavoro sono chiamati, sulla base delle indicazioni contenuto nel Protocollo, ad aggiornare le misure adottate nei rispettivi luoghi di lavoro, così da garantire la salubrità degli ambienti e ridurre il rischio di contagio. Di seguito, si riportano i principali aspetti regolamentati dal Protocollo.

  1. Informazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro (1) del rischio di contagio da Covid-19 e (2) di una serie di misure precauzionali da adottare, tra cui:
  • divieto di accesso in presenza di sintomi;
  • divieto di permanenza in azienda in caso di sintomi sopraggiunti;
  • obbligo di dichiarazione di presenza di sintomi;
  • necessità di rispettare le disposizioni delle autorità sanitarie e del datore di lavoro.

Le attività di informazione devono essere modulate sulla base delle mansioni dei destinatari e del contesto lavorativo.

  1. Modalità di ingresso: Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5 gradi centigradi, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
  2. Gestione degli appalti: l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente, della positività di suoi dipendenti operanti all’interno dei luoghi di lavoro del committente. L’azienda committente è tenuta a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa ne rispettino integralmente le disposizioni.
  3. Pulizia, sanificazione e ricambio d’aria: il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali di lavoro oltre al costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
  4. Precauzioni igieniche personali: è obbligatorio per le persone presenti nei luoghi di lavoro adottare precauzioni igieniche, soprattutto per le mani. A tal riguardo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
  5. Dispositivi di protezione delle vie aeree: l’uso delle mascherine FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove, comunque, non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative svolte.
  6. Gestione degli spazi comuni: la permanenza nei luoghi comuni è contingentata e ridotta in termini di tempo. In ogni caso, deve essere garantito il ricambio dell’aria.
  7. Gestione delle entrate e delle uscite dei lavoratori: il datore di lavoro deve prevedere modalità di ingresso e di uscita che prevengano l’assembramento.
  8. Gestione dei casi sintomatici: nel caso in cui una persona dovesse sviluppare sintomi influenzali o di infezione respiratoria durante la presenza nei luoghi di lavoro, tale persona è chiamata immediatamente a darne comunicazione al datore di lavoro.
  9. Sorveglianza sanitaria: è necessario che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
  10. Riammissione a seguito di infezione: le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) sono sottoposte alla misura dell’isolamento, fino all’accertamento della guarigione.
  11. Sorveglianza sanitaria eccezionale: fino al prossimo 31 luglio 2022 il medico competente dovrà attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
  12. Smartworking: il lavoro agile è da ritenersi strumento tutt’ora utile per contrastare la diffusione del contagio.
  13. Lavoratori fragili: in coordinamento con il medico competente, il datore di lavoro è chiamato a stabilire specifiche misure prevenzionali e organizzative per tutelare i lavoratori fragili.

Oltre a quanto sopra riportato, il Protocollo richiama la costituzione nelle aziende di Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole per la prevenzione del contagio.

Con particolare riferimento alla previsione di cui al precedente punto 2 (che prevede la possibilità di rilevazione della temperatura corporea) si ricorda che la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della normativa privacy vigente.

A tale proposito il Protocollo ribadisce:

  1. di non registrare il dato acquisito connesso alla rilevazione della temperatura, ferma restando la possibilità di identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
  2. la necessità di assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura.

Pertanto, qualora le imprese intendano reintrodurre la verifica della temperatura corporea per l’accesso ai locali aziendali, si rende necessario procedere ai necessari adempimenti privacy ed in particolare:

  1. fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  2. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati (ivi compresa l’individuazione e nomina dei soggetti autorizzati al trattamento).

A cura di:

Avv. Caterina Vecchio

Avv. Davide Brambilla

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.