Responsabilità degli enti per reati contro il patrimonio culturale: esteso il Catalogo dei Reati 231

In data odierna – 23 marzo 2022 – è entrata in vigore la Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Con la legge in analisi, il legislatore è intervenuto sul codice penale inasprendo le conseguenze sanzionatorie dei reati comuni contro il patrimonio nei casi in cui le condotte insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico ed inserendo nuove fattispecie criminose nel Catalogo dei Reati ex D. Lgs. 231/2001.

Da una prima analisi risulta opportuno segnalare che anche gli enti che non operano nei settori più direttamente interessati dalla novella normativa in esame, sono potenzialmente interessati dal rischio di incorrere nella commissione dei nuovi reati contro il patrimonio culturale di seguito indicati. A titolo esemplificativo, basti pensare a realtà che investono capitali in opere o collezioni d’arte ovvero acquistano e/o ristrutturano beni immobili di prestigio. Ed ancora, realtà che svolgono la propria attività d’impresa in contesti ambientali di pregio ovvero in aree sottoposte alla tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e riconosciute Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla Legge in esame.

In particolare, l’art. 1 della Legge in esame – rubricato “Modifiche al codice penale” – è intervenuto sul codice penale aggiungendo il Titolo VIII bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” il quale comprende 18 articoli (dall’art. 518 bis al 518 undevicies c.p.). Tale nuovo Titolo, da un lato, raccoglie e razionalizza fattispecie criminose già esistenti – in quanto già previste dal Codice dei beni culturali D.Lgs. 42/2004 – dall’altro introduce nuove fattispecie di reato (come, ad esempio: furto di beni culturali, ricettazione di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

L’art. 3 della Legge in esame, rubricato “Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche” ha inoltre arricchito il Catalogo dei Reati ex D.Lgs. 231/2001 con l’introduzione degli articoli 25 septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e 25 duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”):

  1. l’art. 25 septiesdecies prevede la responsabilità degli enti per la commissione dei seguenti reati:
    1. Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
    2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
    3. Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
    4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
    5. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
    6. Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
    7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
    8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
    9. Contraffazione di opere d’arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

Nell’eventualità di commissione dei predetti delitti, si applicano all’ente le sanzioni di seguito elencate:

  • in relazione alla commissione del delitto di cui all’ 518 novies c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;
  • in relazione alla commissione dei delitti di cui agli 518 ter c.p., 518 decies c.p. e 518 undecies c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  • in relazione alla commissione dei delitti di cui agli 518 duodecies c.p. e 518 quaterdecies c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;
  • in relazione alla commissione dei delitti di cui agli 518 bis c.p., 518 quater c.p. e 518 octies c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote;

nonché le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

  1. l’art. 25 duodevicies prevede la responsabilità degli enti per la commissione dei seguenti reati:
    1. Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
    2. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

Nell’eventualità di commissione dei predetti delitti, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e se l’ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti ex artt. 518 sexies e 518 terdecies c.p., si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2001.

Le modifiche apportate richiedono una attività di analisi al fine di verificare la necessità di procedere all’aggiornamento del documento di analisi dei rischi (risk assessment) e, eventualmente, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

A cura di:

Avv. Caterina Vecchio

Dott.ssa Serena Selva

Avv. Davide Brambilla

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.