Pubblicato in G.U. il nuovo Regolamento che disciplina il nuovo registro pubblico delle opposizioni

Il 29 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 27 gennaio 2022, n. 26 recante il Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

La principale novità rispetto al passato riguarda la possibilità di iscrivere al registro delle opposizioni anche le utenze telefoniche mobili.

Ambito di applicazione del Regolamento

Il regolamento si applica alle operazioni di trattamento effettuate mediante:

  • Comunicazioni telefoniche (sia con operatore, sia con sistemi automatizzati di chiamata, sia chiamate senza l’intervento di un operatore)
  • Posta cartacea

qualora siano finalizzate all’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali.

Il regolamento non si applica ai trattamenti dati effettuati per finalità statistiche dagli enti e uffici pubblici preposti.

Soggetti obbligati all’accesso

Ciascun titolare del trattamento che intenda effettuare le operazioni di trattamento rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento è tenuto a presentare istanza al Gestore del Registro che – entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza – procederà ad assegnare le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione.

Iscrizione al registro

Ciascun contraente (inteso quale “qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate”) può chiedere – gratuitamente – al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Obblighi degli operatori

Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche

di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonché mediante l’impiego della posta cartacea, hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste. Inoltre, è previsto che la consultazione del registro da parte di ciascun operatore abbia efficacia pari a:

  • quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, con o senza operatore;
  • trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l’impiego della posta cartacea.

Entro il mese di luglio 2022 verranno attivate le modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro dei contraenti.

A cura di:

Avv. Caterina Vecchio

Avv. Giacomo Braschi

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.