Decreto attuativo della Direttiva PIF – nuovi delitti nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001

In data 6 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva Europea 2017/1371, recante norme per “la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (d’ora in poi, “Direttiva PIF”). Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio scorso – entrerà definitivamente in vigore il prossimo 30 luglio.  Si tratta di un intervento normativo particolarmente significativo in quanto introduce nuove importanti fattispecie criminose nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In estrema sintesi, la Direttiva PIF auspicava che gli Stati Membri adottassero misure per combattere le frodi in grado di ledere gli interessi finanziari dell’Unione Europea, anche attraverso forme di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti che pregiudicano le finanze dell’Unione Europea.

Per allinearsi alla normativa europea, il Parlamento italiano – con la l. 4 ottobre 2019, n. 117 – ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione, che interviene in modo significativo su diversi aspetti della normativa penale e della responsabilità degli enti.

In primo luogo, il nuovo d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 modifica diverse fattispecie criminose previste nel codice penale. Nello specifico, viene introdotto un inasprimento delle pene qualora i delitti di (i) peculato mediante profitto dell’errore altrui, art. 316; (ii) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter; (iii) induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-quater siano commessi contro gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a € 100.000,00.

Inoltre, vengono estese le circostanze aggravanti del delitto di truffa – art. 640 c.p. – nel caso in cui il danno sia commesso nei confronti dell’Unione Europea. L’art. 322-bis c.p., infine, prevede ora la punibilità per i reati contro la Pubblica Amministrazione commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio di Stati ExtraUe qualora il fatto leda gli interessi finanziari dell’unione europea.

Il decreto legislativo di attuazione, poi, ha previsto la punibilità per tentativo dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 70/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 70/2000) e dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 70/2000), qualora tali reati siano commessi anche nel territorio di un altro Stato Membro e l’obiettivo sia l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per un valore non inferiore a € 10.000.000,00.

Il nuovo decreto attuativo, inoltre, ha introdotto numerose nuove fattispecie criminose nel catalogo dei reati presupposto alla responsabilità degli enti. Per semplicità di lettura, si indicano di seguito i principali interventi seguendo l’ordine degli articoli dedicati ai reati presupposto.

  • 24 d.lgs. 231/2001: vengono introdotti i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 898/1986);
  • 25 d.lgs. 231/2001: vengono introdotti i delitti di peculato (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.), abuso d’ufficio (323 c.p.).
  • 25-quinquiesdecieslgs. 231/2001: vengono introdotti i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/200), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/200) e indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/200), se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti che interessano più Stati Membri e con il fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo non inferiore a € 10.000.000,00.

Da ultimo, il decreto attuativo introduce un nuovo articolo – 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001, rubricato “Contrabbando” – dedicato ai reati previsti dal DPR 43/1973 in materia doganale.

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A cura di:

Avv. Giacomo Cardani

Ing. Giovanni d’Adamo

Avv. Davide Brambilla

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.