Position Paper di Confindustria: emergenza sanitaria e responsabilità amministrativa degli enti

Confindustria ha recentemente redatto il position paper La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19”.

Il documento si pone l’obiettivo di fornire indicazioni per far fronte ai rischi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, intervenendo anche sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza nell’attuale contesto emergenziale.

Con specifico riferimento alla responsabilità degli enti, Confindustria sottolinea che il diffondersi della pandemia ha fatto emergere due categorie distinte di rischi, indiretti e diretti.

Per quanto concerne i rischi indiretti, il position paper osserva che l’emergenza epidemiologica ha senz’altro contribuito a rendere più attuale la possibilità di commissione di alcune fattispecie criminose di per sé non strettamente connesse alla gestione del rischio da Covid-19. Tra queste, emergono i reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, i reati informatici, le violazioni del diritto d’autore, nonché i reati di caporalato e di money laudering. Si tratta, invero, di reati i cui rischi dovrebbero essere già stati previsti – mediante attività di risk assessment – e presidiati dalle organizzazioni dotate di Modelli organizzativi. Pertanto, le imprese potrebbero al più valutare l’opportunità di rafforzare le proprie procedure interne, adeguandole ai nuovi scenari determinatisi in occasione della pandemia.

Discorso diametralmente opposto vale, invece, per i rischi diretti, e cioè conseguenti al contagio da Covid-19. Si tratta di rischi che coinvolgono indistintamente tutte le imprese e che determinano per i datori di lavoro l’obbligo di predisporre adeguate misure a tutela dei lavoratori ai sensi dell’art. 2087 del codice civile. In tale contesto, Confindustria riconosce che – complice anche la natura inedita del coronavirusi datori di lavoro non possono ancora predisporre di competenze ed esperienze per valutare adeguatamente un rischio come quello in analisi e, quindi, per decidere autonomamente le misure necessarie a contenerlo. Al contrario, il loro margine di valutazione e determinazione risulta limitato solo alla scrupolosa attuazione delle misure predisposte dalle Autorità pubbliche[1], nonché alla vigilanza sul loro rispetto da parte dei lavoratori, il tutto supportato da una adeguata attività di reportistica.

In sintesi, dunque, dovrà “essere predisposto un protocollo aziendale, che declini in modo puntuale le misure poste in essere per recepire quelle contenute nel Protocollo di sicurezza […]. Tale protocollo andrà a integrarsi nel complesso dei presidi puntuali messi in campo dal datore all’interno della propria organizzazione al fine di prevenire la commissione di fattispecie rilevanti anche in chiave 231”.

In conclusione, poi, Confindustria – allineandosi a quanto già sostenuto dal Ministero del Lavoro e dall’INAIL – ribadisce che, proprio a causa della natura straordinaria e imprevedibile della pandemia, “è ragionevole sostenere che vadano esclusi profili di responsabilità, anche in chiave 231, in capo al datore di lavoro e all’impresa che abbiano adottato e concretamente implementato le misure anti-contagio prescritte dalle Autorità pubbliche per far fronte al rischio pandemico”.

Questa decisa presa di posizione pare abbia ottenuto l’effetto sperato. L’art. 29-bis del D.L. 23/2020 – convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 – afferma che i datori di lavoro adempiano agli obblighi ex art. 2087 c.c. mediante l’implementazione di misure anti-contagio previste dalla normativa emergenziale.

Per quanto concerne, poi, l’Organismo di Vigilanza, il position paper ribadisce chiaramente il ruolo cruciale di tale organo nella gestione dell’attuale emergenza.

Secondo Confindustria, infatti, l’aggiornamento dei Modelli organizzativi non costituisce, di regola, una conseguenza automatica della pandemia. Tuttavia, è allo stesso tempo evidente che l’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi, “OdV” o “Organismo”) sarà chiamato a “mantenere alto il livello di attenzione in ordine alla necessità di proporre una revisione o un’integrazione del Modello che possa eventualmente emergere in conseguenza dell’eccezionale intensità o frequenza dei rischi già mappati”.

Pertanto, il compito dell’OdV si tradurrà in una “rafforzata vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello, nonché delle misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche […]”.

In che modo assolvere a tale compito? Attraverso quello che Confindustria definisce come un engagement rafforzato sulla vigilanza in ordine all’attuazione delle prescrizioni, che si sostanzia in una rinnovata ed intensificata interlocuzione con il top management delle aziende e con i Comitati e le Unità di Crisi e che si declina in un maggior sfruttamento di flussi informativi relativi alle misure concretamente implementate all’interno dell’impresa in chiave anti-contagio.

[1] Tra le quali rileva il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”, sottoscritto da Governo e Parti Sociali in data 14 marzo 2020 e successivamente integrato in data 26 aprile 2020.

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A cura di:
Avv. Giacomo Cardani

Ing. Giovanni d’Adamo

Avv. Davide Brambilla

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.