Decreto Carceri e Legge Nordio: modifiche al Codice Penale e al “Catalogo dei Reati” di cui al D. Lgs. n. 231/2001

A conclusione di un iter legislativo iniziato a luglio 2023, al centro dell’attenzione nel panorama giuridico, nel mese di agosto sono entrati in vigore gli attesi e controversi interventi normativi, promossi dal Ministro della Giustizia Nordio, che apportano significative modifiche ai Delitti contro la Pubblica Amministrazione, con ripercussioni anche sul c.d. “Catalogo dei Reati” presupposto della Responsabilità dell’Ente di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In sintesi, le due correlate novelle legislative apportano le seguenti novità:

  • il Decreto-Legge del 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. “Decreto Carceri”) – convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, in vigore dal 10 agosto 2024 – introduce nel Codice Penale e, contestualmente, nel Catalogo dei Reati, mediante richiamo all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001, il nuovo reato di cui all’art. 314 bis del Codice Penale, rubricato “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”.

Il nuovo reato – anche noto come “peculato per distrazione”- punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che destina denaro o altra cosa mobile altrui, di cui è in possesso o ha la detenzione per ragione del suo ufficio o servizio, ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge, dai quali non residuino margini di discrezionalità, procurando intenzionalmente, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. Il reato si applica anche quando è commesso dai soggetti di cui all’art. 322 bis del Codice Penale, tra cui funzionari dell’Unione Europea e membri delle Corti Internazionali.

  • la Legge del 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Legge Nordio”), in vigore dal 25 agosto 2024,
    • abroga il reato di “abuso d’ufficio” di cui all’ 323 del Codice Penale;
    • apporta rilevanti modifiche al reato di “Traffico di influenze illecite” di cui all’ 346 bis del Codice Penale, ricompreso fra i reati presupposto della responsabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 231/2001, sia modificandone gli elementi della fattispecie sia inasprendo la pena.

Sarà dunque necessario, per le Società che hanno implementato un sistema organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, considerare l’opportunità di effettuare una valutazione del rischio alla luce della nuova fattispecie criminosa introdotta dall’art. 314 bis c.p. e delle modifiche intervenute e, di conseguenza, procedere all’aggiornamento dei propri Modelli Organizzativi.