Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 e riforma del Testo Unico Doganale: nuove fattispecie di reato arricchiscono il catalogo dei reati presupposto della Responsabilità dell’Ente

In data 3 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” che ha approvato le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, riorganizzato la disciplina in materia doganale, abrogando, tra gli altri, il Testo Unico delle Leggi doganali (Regio Decreto 13 febbraio 1896 n.65) e modificato il testo dell’art. 25 sexiesdecies del Decreto Legislativo n. 231/2001 dedicato ai reati di Contrabbando.

Senza pretesa di esaustività, tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo si segnala l’estensione delle fattispecie di cui al catalogo dei reati presupposto con l’introduzione, tra l’altro, dei seguenti reati:

  • “Contrabbando per omessa dichiarazione” (art. 78 Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione);
  • “Contrabbando per dichiarazione infedele” (art. 79 Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione);

richiamo dei reati previsti nel Decreto Legislativo n. 504/1995, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la “Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici” (art. 40), la “Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche” (art. 43) e l’“Alterazione di congegni, impronte e contrassegni” (art. 46).

Inoltre, l’intervento normativo in analisi ha stabilito l’inasprimento del regime sanzionatorio per talune ipotesi di reato di cui all’art. 25 sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001, prevedendo l’applicabilità delle sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Le nuove regole contenute nelle Disposizioni Nazionali complementari al Codice Nazionale dell’Unione prevedono inoltre l’applicazione delle sanzioni penali di contrabbando al superamento della soglia di 10.000 euro di diritti di confine dovuti non dichiarati ovvero non correttamente dichiarati.

La nuova formulazione dell’art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001 prevede inoltre che l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote si applichi nel caso in cui le imposte o uno dei diritti di confine dovuti superino centomila euro.

Infine, oltre alle sanzioni già previste dal D.Lgs. 231/2001, nei casi di maggiore gravità, è prevista l’applicabilità delle sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Sarà dunque necessario per le Società che hanno implementato un sistema organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 procedere ad effettuare una valutazione del rischio alla luce delle fattispecie criminose introdotte e, di conseguenza, procedere all’aggiornamento dei propri Modelli Organizzativi, prevedendo nuovi specifici presidi di controllo volti a ridurre il rischio di commissione di reati.