Novità in tema di Green Pass obbligatorio

In data 8 ottobre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 139/2021 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.

La novità introdotta in tema di gestione del Green Pass nei luoghi di lavoro sta nell’art. 3 del Decreto intitolato “Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato” il quale prevede l’inserimento nel Decreto-Legge n. 52/2021 del seguente articolo: “Art. 9 -octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). — 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9 -quinquies e al comma 6 dell’articolo 9 -septies [ossia quelle relative al possesso del Green Pass o certificazione di esenzione da vaccino] con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.

Il Decreto stabilisce che il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del Green Pass in anticipo rispetto all’inizio del turno di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato in presenza di specifiche esigenze organizzative.

La mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso del Green Pass farà scattare subito la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.

A cura di:

Avv. Giacomo Cardani

Avv. Talisia Cigaina

 

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.