Pubblicata in G.U. la legge sul Green Pass

In data 20 novembre u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge 19 novembre 2021, n. 165 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. 

Le novità introdotte sono le seguenti:  

  1. Validità del green pass 

In caso di scadenza della validità del green pass durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, viene consentita la permanenza nel luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro, senza dar luogo ad alcuna sanzione qualora venissero posti in essere dei controlli durante la giornata. 

  1. Lavoro somministrato  

In caso di lavoro somministrato viene modificata l’attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia di somministrazione che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore, mentre l’agenzia è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio.  

  1. Sostituzione lavoratori privi di green pass nelle piccole aziende 

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, viene modificata la possibilità di sospensione dal lavoro (prevista dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso ed esibizione del green pass) per una durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione: i dieci giorni sono ora da considerare “lavorativi” e il contratto di sostituzione non è più rinnovabile soltanto una volta, bensì senza limiti fino al termine del 31 dicembre prossimo, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”. Inoltre, va sottolineato che il dipendente sospeso perché pivo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde. 

  1. Consegna green pass al datore per il periodo di validità 

Nonostante le perplessità manifestate sul punto dall’autorità garante per la protezione dei dati personali, è previsto che i dipendenti possano “richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.  

Infine, si ricorda che la Legge sopra citata prevede che, per la tutela della salute dei dipendenti e per il contrasto e il contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della relativa vaccinazione.  

In caso di raccolta di copia del green pass da parte del datore di lavoro, si ricorda di procedere all’aggiornamento della documentazione privacy (es. informative, registro dei trattamenti, nomine ex art. 28 e 29 del GDPR). 

A cura di:

Avv. Giacomo Cardani

Avv. Talisia Cigaina

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.