La prima sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la commissione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

In data 28 aprile 2022 è stata pubblicata la sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione (sent. n. 193 sez. III del 27.01.2022) che, nel rigettare il ricorso di una società avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, ha confermato il sequestro preventivo nei confronti della  società ricorrente per la commissione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è stato contestato ai soggetti apicali della società di aver commesso il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 – nell’interesse ed a vantaggio dell’ente – mediante indicazione nelle dichiarazioni IVA relative alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 di elementi passivi fittizi (nello specifico: IVA indetraibile), avvalendosi di fatture giuridicamente inesistenti emesse da altra società.

Nella specie, l’operazione è stata ritenuta giuridicamente inesistente in ragione della simulazione di contratti di appalto, che di fatto sono stati ritenuti essere contratti di somministrazione (illecita) di manodopera.

Lo schema impostato dalla predetta società – come ricostruito dall’organo giudicante – era il seguente: la società erogava le prestazioni di cui era risultata aggiudicataria impiegando la forza lavoro di soggetti terzi, stipulando contratti che avevano la forma giuridica dell’appalto.

Tuttavia, dalle indagini poste in essere è emerso che:

  • le prestazioni oggetto del contratto di appalto erano di fatto erogate da parte delle cooperative;
  • l’appaltatore (così come qualificato nel contratto) in realtà si limitava a “filtrare il rapporto tra (omissis) (che esercitava, attraverso direttive ad (omissis), funzioni proprie del datore di lavoro) e le cooperative di lavoratori”.

La differente qualificazione del rapporto giuridico operata dal Tribunale del riesame, e richiamata dalla Corte di Cassazione (consistente, in realtà, non in un appalto ma in una somministrazione di lavoro) ha determinato “l’inesistenza soggettiva delle fatture [sul rilievo che la prestazione consistente, in realtà, non in un appalto ma in una somministrazione di lavoro, veniva fornita non dalla società ricorrente ma dalle cooperative finali in cui i lavoratori erano inquadrati], comportando l’indetraibilità dell’IVA esposta in dichiarazione” e, pertanto, integrante la fattispecie di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

In particolare la Corte di Cassazione, nel richiamare altresì l’orientamento della sezione tributaria, ha precisato che “in caso di accertamento del carattere fraudolento dell’intermediazione di manodopera, l’IVA che il committente (nella specie) assume di aver pagato al preteso appaltatore per l’operazione soggettivamente inesistente – in quanto corrisposta ad un soggetto che non era legittimato ad operare la rivalsa in ragione del divieto di intermediazione e del carattere fraudolento dell’operazione negoziale – non è detraibile ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (…)”.

Per completezza di esposizione, si evidenzia che è stato più volte sancito dalla Corte di Cassazione che nell’ipotesi in cui una società utilizzi fatture rilasciate da un altro ente che abbia effettuato intermediazione illegale di manodopera è configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti poiché vi è diversità fra il soggetto che ha emesso la fattura ed il soggetto che ha fornito la prestazione (cfr. tra le altre, Corte di Cassazione sentenza n. 20901/2020, n. 52057/2017, n. 25812/2013, n. 24540/2013).

Le pronunce della Corte di Cassazione qui segnalate inquadrano fattispecie che ricorrono sostanzialmente qualora l’esecuzione di un contratto di appalto di servizi non rispecchi i requisiti di genuinità sanciti dall’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 poiché dissimula una mera somministrazione di manodopera (ipotesi di reato punita, altresì, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18 dal D.Lgs. n. 276/2003 e 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015).

Lo schema tipico di questo meccanismo evasivo, tra l’altro, prevede:

  1. la predisposizione di un contratto formalmente qualificato come di appalto di servizi (che dissimula una somministrazione di personale, illecita ai sensi del suindicato D. Lgs. n. 276/2003);
  2. che la prestazione lavorativa resa a favore dell’appaltante venga resa tramite dipendenti assunti dall’appaltatore;
  3. che l’appaltatore fatturi al committente il corrispettivo stabilito nel contratto di appalto, consentendo a quest’ultimo di (i) detrarre indebitamente l’IVA, e (ii) dedurre indebitamente l’imponibile fatturato ai fini IRAP.

Alla luce del suindicato orientamento della Corte di Cassazione, occorre valutare con estrema attenzione il contenuto dei contratti di appalto di servizi stipulati con soggetti terzi oltre che l’affidabilità dei medesimi soggetti (es. se società o cooperative, eventuali meccanismi fraudolenti “apri e chiudi” in forza dei quali cambiano le società interposte, ma i lavoratori rimangono sostanzialmente immutati etc..) in quanto, come noto, il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 si concretizza qualora, al fine di evadere l’imposta IVA, vengano indicati nella dichiarazione Modello IVA elementi passivi, previa annotazione nelle scritture contabili, costituiti, nel caso di specie, dalle fatture emesse dall’appaltatore e relative ad operazioni giuridicamente inesistenti atteso che l’attività poste in essere è riconducibile a un’illecita somministrazione di manodopera, dissimulata da fittizi contratti di appalto e servizi.

A cura di:

Avv. Caterina Vecchio

Avv. Cosimo Zuccaro

Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.