Novità in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Le principali modifiche apportate al D.lgs. 81/08 dalla L. 215/21

Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 215/2021 (a seguito della conversione in legge del D.L. n. 146/2021, intitolato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) che ha modificato in parte il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

Di seguito le principali modifiche:

  • all’art. 14 è prevista la sospensione dell’attività delle imprese che impiegano almeno il 10% del personale in assenza di un regolare contratto di lavoro (e non più il 20% come previsto in precedenza) oppure delle imprese che pongono in essere gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Per l’intero periodo di sospensione, inoltre, è previsto, per l’impresa, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
  • Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, prima dell’inizio dei lavori, il committente deve comunicare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, tramite SMS o posta elettronica, l’impiego di tali lavoratori. In caso di mancata o ritardata comunicazione, l’impresa è punita con sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
  • All’art. 19 è stato inserito l’obbligo di intervento del preposto in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai dirigenti, in materia di salute e sicurezza, oppure in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o se sussistono altre condizioni di pericolo. In caso di mancata attuazione delle disposizioni del preposto o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività e informare i superiori diretti. L’interruzione dell’attività potrà avvenire, se necessario, anche in caso di rilevazione di non conformità delle attrezzature che dovranno essere comunicate al datore di lavoro o al dirigente.
  • All’art. 18 è previsto l’obbligo del datore di lavoro di individuazione di uno o più preposti incaricati all’attività di vigilanza predetta, prevedendo che il contratto o accordo collettivo di lavoro applicabile può stabilire l’emolumento spettante al preposto per le sue attività. Nell’ambito di attività di appalto o subappalto, il datore appaltatore o subappaltore deve indicare al datore committente il personale che svolge la funzione di preposto. In caso di omissione, in entrambi i casi, è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
  • È stato introdotto l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza anche per il datore di lavoro. La durata, le modalità e i contenuti minimi delle attività di formazione dovranno essere definiti entro il 30 giugno 2022 dai nuovi accordi Stato-regioni. Inoltre, le attività formative rivolte ai preposti dovranno svolgersi solamente in presenza, con cadenza biennale e, comunque, ogniqualvolta sia necessario a causa dell’evoluzione dei rischi o nel caso in cui ne sorgano di nuovi.
  • Gli interventi di addestramento dei lavoratori effettuati (consistenti in prove pratiche ed esercitazioni per l’uso corretto di attrezzature, macchinari e DPI e per la corretta applicazione delle procedure di lavoro in sicurezza) devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
  • A cura di:

    Avv. Giacomo Cardani

    Avv. Andrea Sarracco

    Il presente documento ha lo scopo di fornire una prima informativa generale sulle novità normative e, pertanto, non potrà essere utilizzato o interpretato quale parere legale. Un’analisi precisa delle ricadute della normativa rispetto alla singola società potrà essere effettuata solamente su specifico incarico.